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ART. 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
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ART. 4 - ORGANI SOCIALI
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ART. 5 - ASSEMBLEA
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ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
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ART. 7 COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI |
ART. 8 APPROVAZIONE BILANCIO
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ART.
9 – INCOMPATIBILITA’
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ART. 10 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
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ART. 11 COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
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ART. 12 SCIOGLIMENTO
DELLASSOCIAZIONE
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ART. 13 NORME INTEGRATIVE |
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E’ costituita,
con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, nel
1879 in Pavia la SOCIETA’ GINNASTICA PAVESE Associazione Sportiva
Dilettantistica.
Ai fini civilistici si configura una Associazione sportiva non
riconosciuta così come disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del
codice civile.
L’Associazione non ha scopo di lucro: eventuali proventi e/o
disponibilità dell’Associazione non potranno, in nessun caso, essere
ripartite tra gli associati.
L’Associazione è iscritta al registro Nazionale delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche gestito dal C.O.N.I.
L’Associazione ha per fine la pratica e la divulgazione delle
attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione
Ginnastica d’Italia (F.G.I.), dalla Federazione Italiana Pesistica (F.I.P.E.),
dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.),
dalla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.) cui è ad oggi affiliata
e da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. cui ritenga di
affiliarsi, attraverso:
a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la
partecipazione alle gare sportive,
b) l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento nell’ attività sportiva dilettantistica,
c) l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive
agonistiche e non,
d) ogni attività idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in
genere tra gli Associati.
L’Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo
svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi
connessi a ciò idonei.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme
e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli Statuti e Regolamenti
delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. cui è
affiliata o ritenga affiliarsi, rispetto ai quali esplicitamente
s’impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e/o
di carattere economico secondo norme vigenti e discipline emanate
dai competenti Organi Federali.
Il colore sociale è bianco e azzurro.
L’emblema dell’Associazione è rappresentato da scudetto
raffigurante: anelli, bastone, manubrio, fioretto e ruota.
L’Associazione ha sede legale in Pavia, via Luigi Porta 13/15.
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Il rapporto associativo si basa
sul principio di eguaglianza e democrazia tra i soci.
L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:
a) Benemeriti
b) Effettivi
c) Atleti
I Soci benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche
rivestite in seno all’Associazione hanno dato un notevole
contributo. Sono nominati dall’Assemblea generale dei Soci su
proposta del Consiglio Direttivo. Tali soci non hanno diritto di
voto salvo rientrino in altra categoria.
I Soci effettivi sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di
appartenenza all’Associazione, sono ammessi e versano la quota
Sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio
Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e
sottoscritta, come presentazione, da un Socio effettivo.
L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte
del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la
cui decisione non è ammesso appello.
I Soci atleti sono coloro che, previa domanda di appartenenza
all’Associazione, svolgono attività agonistica o sportiva in genere
in favore dell’Associazione, essendo in possesso di idonea tessera
federale; ovvero nell'ambito di attività o iniziative promosse dalle
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è
affiliata; ovvero ancora nell’ambito di attività o iniziative che
l'Associazione ritiene di promuovere o a cui ritiene di aderire nel
perseguimento dei propri scopi statutari.
La tessera federale vincola l’atleta all’Associazione secondo quanto
stabilito dalle norme emanate in materia dalla F.G.I., dalla F.I.P.E.,
dalla F.I.J.L.K.A.M. dalla F.I.S. e da qualsiasi altra federazione
di cui all’ART.1.
L’età minima necessaria per l’ammissione in qualità di Socio è
quella prevista dalle federazioni di cui all'ART 1.
I Soci atleti minorenni possono essere ammessi solo a seguito di
domanda d’iscrizione munita di benestare dei genitori esercenti la
potestà parentale.
Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome
dell’Associazione e il diritto di usufruire dei servizi e delle
prestazioni che l’Associazione stessa può offrire.
Non sono ammessi, a nessun titolo, Soci legati all’Associazione con
carattere di temporaneità.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
a) dimissioni volontarie;
b) morosità a causa di mancato pagamento della quota sociale annua;
la delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo; i
Soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento
di tutte le quote annuali arretrate;
c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che
con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche
sportivo, dell’Associazione; la delibera di radiazione deve essere
ratificata dall’Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria. Il
Socio radiato non può essere riproposto.
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Le
entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) quote per la partecipazione ai corsi;
c) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di enti
pubblici e privati;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi
sociali.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
b) dal materiale, attrezzi sportivi e indumenti;
c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti alla
Associazione stessa;
d) da donazioni, lasciti o successioni.
Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere un rendiconto economico
finanziario preventivo e consuntivo dell’anno sociale che sarà
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
Le eventuali disponibilità dovranno essere reinvestite nell’ambito
dell’attività sportiva. In caso di perdita, questa sarà reintegrata
mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno
di volta in volta deliberati dall’Assemblea generale ordinaria.
ART. 3.1 - QUOTE SOCIALI
Ogni Socio dovrà versare
annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola
categoria nei termini da esso indicati.
I Soci che in seguito ad invito scritto non provvederanno nei 30 giorni
successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute saranno
dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.
Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 180
giorni comporta la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal
Consiglio Direttivo.
È sancita l’intrasmissibilità della quota sociale salvo che il trasferimento
avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile o
rimborsabile.
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Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei Soci (ordinaria o straordinaria),
b) il Presidente,
c) il Consiglio Direttivo,
d) il Collegio dei Revisori dei Conti,
e) il Collegio dei Probiviri.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale
dell’Associazione.
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L’Assemblea
generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea
ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e
preventivo.
ART. 5.1 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Tutti i soci in regola con gli obblighi associativi possono
partecipare all'Assemblea con diritto di parola purché non siano
soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Hanno diritti di voto i Soci effettivi e i Soci atleti maggiorenni
in regola con gli obblighi associativi che abbiano un’anzianità
d’iscrizione di almeno tre mesi. Tale diritto verrà acquisito dai
Soci Atleti minorenni al compimento della maggiore età.
ART. 5.2 - DELEGHE
Ogni Socio con diritto di voto può farsi rappresentare da un altro
Socio con diritto di voto mediante semplice lettera di delega. Ogni
Socio può avere al massimo una delega.
ART. 5.3 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea generale, in seduta straordinaria dei Soci, oltre che
dal Presidente motu-proprio e dal Consiglio Direttivo, a seguito di
propria deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza
assoluta dei Soci con diritto di voto presentando domanda al
Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tale caso la stessa
deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
ART. 5.4 - CONVOCAZIONE
La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata almeno 8
(otto) giorni di calendario liberi prima della data della riunione
mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nella sede
legale dell'Associazione e mediante comunicazione sul sito internet
dell'Associazione stessa. L’avviso di convocazione deve contenere il
giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione
nonché l’ordine del giorno.
In aggiunta è data facoltà al Presidente di convocare i Soci con
diritto di voto mediante una delle seguenti modalità:
• lettera scritta consegnata per posta o a mano;
• lettera per posta elettronica all’indirizzo precedentemente
fornito dal socio;
• lettera di convocazione per fax al recapito telefonico
precedentemente fornito dal socio.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o
rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto di voto.
Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, la stessa è
regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei Soci presenti o rappresentati.
Essa decide a maggioranza di voti.
Per le Assemblee elettive o per le modifiche dello Statuto sociale
occorre la presenza o rappresentanza di un quinto degli aventi
diritto di voto. Le relative delibere devono essere assunte a
maggioranza assoluta dei votanti.
Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza o
rappresentanza di tre quarti degli aventi diritto al voto. Le
relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei
votanti.
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o da altro
Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione e a tal uopo
eletto dall’Assemblea stessa.
Il Presidente incarica un Socio di espletare le funzioni di
Segretario dell’Assemblea.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del
presente Statuto, vincolano i Soci ancorché assenti o dissenzienti.
ART. 5.5 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei Soci in sede ordinaria:
a) discute ed approva le relazioni morale e tecnica sull’attività
dell’anno sociale trascorso;
b) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e
preventivo disposti dal Consiglio Direttivo;
c) elegge, tra tutti i Soci con diritto di voto, con votazione
segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei
Probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In
caso di parità di voti prevale il più anziano d’iscrizione
all’Associazione;
d) approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative
modifiche;
e) nomina i Soci benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
f) delibera sulle proposte di radiazione;
g) delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento
anche all’ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai
Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita della
Associazione.
L’Assemblea generale dei Soci in sede straordinaria:
a) delibera le modifiche statutarie;
b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio
Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via
straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via
straordinaria;
c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal
presente Statuto nei casi specifici previsti dall'ART 6;
d) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
Qualora l’Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvasse la
“Relazione morale”, la “Relazione Tecnica” o il “Rendiconto
finanziario” del Consiglio Direttivo, il Presidente e l’intero
Consiglio Direttivo decadono. Il Presidente rimane in carica per
l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea
generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura
del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla
data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15
giorni.
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Il
Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente dell'Associazione;
b) Consiglieri, minimo sei, massimo dodici.
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, due
Vice-Presidenti.
Il Consiglio Direttivo, previa indicazione nominativa da parte del
Presidente, nomina il Segretario, il Tesoriere e l’Economo
dell’Associazione: tali cariche possono essere attribuite ai
Consiglieri ovvero a Soci dell’Associazione che possiedano adeguate
competenze e che abbiano offerto la propria disponibilità a
ricoprire tali cariche.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo
ritenga opportuno o su richiesta di almeno metà dei Consiglieri, e
comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto
decisivo in caso di parità.
Il Vice-Presidente più anziano di nomina (vicario) sostituisce il
Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.
Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e
decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo e provvede alla tenuta
dei libri sociali (libro soci, libro verbali assemblee, libro
verbali consiglio).
Il Tesoriere s’incarica della tenuta dei registri contabili e della
movimentazione dei fondi disponibili.
L'Economo cura i beni che costituiscono il patrimonio sociale e ne
mantiene l'inventario.
Al Consiglio Direttivo sono dovute tutte le attribuzioni inerenti
l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica
dell’Associazione.
Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:
a) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e
consuntivo da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci,
la relazione annuale sull’attività sociale e i programmi
dell’attività da svolgere;
b) stabilisce la data dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci da
indirsi ogni anno e convoca l’Assemblea generale straordinaria dei
Soci ogni qualvolta lo reputi necessario;
c) dà esecuzione delle delibere dell’Assemblea e cura, in genere,
gli affari di ordinaria amministrazione;
d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto
per l’ordinamento dell’attività sociale;
e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e
decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza
dell’Assemblea;
g) propone all’Assemblea generale ordinaria dei Soci la nomina dei
Soci benemeriti;
h) stabilisce la quota sociale da proporre all'Assemblea e le
modalità di versamento all’Associazione;
i) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei
Probiviri.
Il Presidente può deliberare, in via d’urgenza, su materie di
competenza del Consiglio Direttivo.
Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio
stesso che, nella prima riunione successiva, tra l’altro, dovrà
verificare se sussistevano gli estremi di urgenza tali da
legittimare l'intervento.
Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del
Presidente, i Soci eletti in organi nazionali o territoriali delle
Federazioni Nazionali di cui all’art. 1.
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo
gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della
Associazione. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più
componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà,
il Presidente e il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno
provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei
Consiglieri mancanti nella prima Assemblea ordinaria utile.
Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della maggioranza
dei Componenti del Consiglio Direttivo, anche se non contemporanee,
comportano la decadenza di tutto il Consiglio stesso e la
convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea
generale straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al
massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il
Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento
della predetta Assemblea straordinaria.
In caso d’impedimento definitivo del Presidente, decade l’intero
Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente Vicario assume l’incarico
dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel
termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta
Assemblea generale straordinaria da effettuarsi al massimo entro i
successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo
delle cariche.
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Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi
ed uno supplente che vengono eletti tra i Soci dell’Assemblea
generale ordinaria dei Soci, nella medesima seduta in cui viene
eletto il Consiglio Direttivo.
Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I
primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della
graduatoria è nominato supplente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto
consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla
decadenza naturale di tutte le cariche sociali.
Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione
dell’Associazione ed appronta la relazione che correda il conto
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale
dei Soci. Deve, inoltre, vigilare sull’osservanza dello Statuto e
delle altre norme regolamentari o di legge.
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L’anno sociale e l’esercizio
finanziario decorrono dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Entro
quattro mesi dalla chiusura di ogni anno sociale, il Consiglio Direttivo procede
alla convocazione dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci per sottoporre
all’approvazione il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo.
Eventuali disponibilità dovranno essere reinvestite nell’attività sociale.
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La carica di Presidente
e Vice Presidente è incompatibile con l'incarico di tecnico
all'interno dell'Associazione. Le altre cariche elettive sono
compatibili con le attività tecniche purché a titolo gratuito. È
fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche
sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciuta dal C.O.N.I. o altro ente di promozione
sportiva.
La Carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra
carica comprese quelle tecniche.
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I Soci s’impegnano ad osservare lo Statuto
ed i regolamenti societari della Federazione Nazionali di cui all’art.1) le
deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali, nonché la normativa del
C.O.N.I.
I Soci s’impegnano, altresì, a non adire a vie legali per eventuali divergenze
che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazioni alle attività societarie o
nei confronti dell’Associazione.
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Tutte le controversie tra
l’Associazione e i Soci e fra Soci stessi sono sottoposte al
giudizio del Collegio dei Probiviri.
Al Collegio, che svolge funzione di Collegio Arbitrale irrituale,
sono demandati i più ampi
poteri istruttori e decisionali: la mancata accettazione e/o
esecuzione del lodo comporterà per il Socio inadempiente la sanzione
della radiazione.
Il Collegio dei Probiviri sarà costituito da tre membri effettivi ed
uno supplente. Per l’elezione dei componenti il Collegio, valgono le
stesse norme previste per l’elezione dei membri del Collegio dei
Revisori dei Conti.
Opportuni provvedimenti possono essere comminati sulla base del
regolamento di disciplina associativo o, in mancanza di esso, sulla
base dello Statuto e del Regolamento di disciplina della Federazioni
Nazionali di cui all’ART 1. |
Lo scioglimento
dell’Associazione e’ deliberato dall’Assemblea generale dei Soci,
convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima
sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci con diritto di
voto.
Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da
parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione
deve essere presentato da almeno dei 3/4 dei Soci con diritto di
voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il
patrimonio sarà devoluto, dalla stessa Assemblea straordinaria dei
soci, ad un’altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Copia del verbale di Assemblea straordinaria concernente lo
scioglimento dell’Associazione e della situazione patrimoniale
approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per
conoscenza al C.O.N.I., e alle Federazioni Nazionali di cui all’ART
1. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere
restituiti agli organismi di appartenenza.
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Il presente Statuto approvato
dalla Assemblea Generale straordinaria dei Soci, appositamente
convocata il 24 marzo 2012, deve essere osservato come atto
fondamentale e sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto
dell’Associazione ed entra in vigore il 25 marzo 2012. Per tutto
quanto non contemplato, vigono le norme del codice civile e le leggi
speciali in mater norme del C.O.N.I., e delle Federazioni
Nazionali di cui all’ART 1 in quanto applicabili.
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